Le norme del D. Lgs 196/03 poste a tutela della fonte giornalistica possono applicarsi anche ai blog? Per rispondere alla domanda occorrerà ripercorrere brevemente la normativa: il Codice della privacy, al titolo XII, rubricato “Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica” si preoccupa di bilanciare il rapporto tra libertà di espressione e diritto alla riservatezza. Le disposizioni del titolo XII riguardano il trattamento effettuato nell’esercizio della professione di giornalista o da pubblicisti o per finalità, anche temporanee, di pubblicazione o diffusione occasionale di articoli e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione artistica.
Inoltre l’art. 136 del D. lgs. 196/03 contiene anche un importante intervento di attuazione della direttiva 95/46/CE, prevedendo che nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità di manifestazione del pensiero rientrano anche quelli nel campo dell’espressione artistica, nel caso in cui, ovviamente, abbiano ad oggetto dati personali (art. 9, dir. 95/46/CE).
Il legislatore, includendo nella tutela le finalità temporanee di pubblicazione o diffusione occasionale di articoli o altre manifestazioni del pensiero e artistiche, e distinguendole dalle pubblicazioni (pure tutelate) effettuate da giornalisti iscritti all’albo, pubblicisti e praticanti, ha consentito di estendere anche ai blog le specifiche garanzie e cautele previste dal Codice della Privacy, nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386) (cfr Provvedimento del 27 gennaio 2016 [4747581]).
Segreto sulla fonte della notizia
L’articolo 138 del Codice della Privacy si occupa del segreto professionale, e richiama laconicamente la normativa applicabile ai giornalisti.
Per comodità si riporta integralmente l’articolo: “Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.”
Ciò sta a significare che se, esercitando i diritti riconosciuti dall’articolo 7 del Codice della privacy, un interessato voglia conoscere l’origine dei dati, ovvero l’identità della fonte, potrà vedersi opporre un diniego, grazie alla norma sopra citata, che consente ai giornalisti di proteggere la fonte.
Ma come va interpretato questo richiamo? Le norme sul segreto professionale, seppure limitatamente alla fonte, saranno invocabili da chiunque rientri nel campo di applicazione del titolo XII del Codice privacy, o solo dagli “esercenti la professione di giornalista”? A ben guardare, un’interpretazione estensiva anche di questo articolo in favore di blogger o altri soggetti che si trovino a pubblicare occasionalmente notizie di interesse pubblico non appare del tutto preclusa dal tenore della norma.
Una parziale indicazione, in ordine all’esegesi della normativa, può essere rinvenuta nel provvedimento reso dal Garante il 12 gennaio 2017 [6085378]
Il caso
Il ricorrente domandava (tra l’altro) ad un blog, in ordine alla pubblicazione di contenuti che lo riguardavano, di conoscere gli estremi identificativi del giornalista, del titolare, del rappresentante legale e del direttore responsabile della testata che aveva pubblicato gli articoli, “nonché della persona che ha costituito la fonte dei dati personali illecitamente pubblicati”
Il blog non dava seguito all’istanza dell’interessato, giustificando il proprio diniego sulla base del fatto che la richiesta gli appariva più volta a intimidire i soggetti coinvolti che non a soddisfare una reale esigenza dell’interessato stesso.
Il Garante, all’esito dell’istruttoria avviata, ribadiva, innanzi tutto, come la disciplina in materia di trattamento dei dati per finalità giornalistiche risulti applicabile anche ai blog la cui attività e caratteristiche collocano gli stessi nell’ambito della fattispecie disciplinata dall’art. 136 del Codice privacy, che estende l’applicazione delle disposizioni contenute nel relativo titolo anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, pur se effettuata da “soggetti non esercitanti professionalmente detta attività”;
L’Autorità, però, rilevava anche che che il blog opponeva, nel corso del procedimento, un indebito rifiuto a fornire le informazioni richieste senza tuttavia addurre, con specifico riferimento all’istanza volta a conoscere l’origine dei dati, motivazioni fondate sulla necessità di preservare la segretezza della fonte come espressamente indicato nell’art. 138, comma 1, del Codice;
Pertanto il Garante invitava il blog a fornire riscontro alle istanze dell’interessato, salva la facoltà di avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 138 del Codice della privacy. Il Garante, nel corso del provvedimento, fa più volte riferimento a tale facoltà, ed ogni volta ribadisce che il blog potrà avvalersene ove ne ricorrano i presupposti, come indicato nella norma stessa.
Blog e segretezza della fonte della notizia
A quali presupposti fa riferimento il Garante? Alla qualifica di “esercente la professione giornalistica”? Se inteso in tal senso, il blog potrebbe non rivelare la fonte solo ove l’articolo fosse stato pubblicato da un giornalista (anche ove pubblicista o praticante).
Tuttavia, pare a chi scrive che il riferimento ai presupposti dell’articolo 138 del Codice della privacy -più volte operato nel provvedimento in commento (e riferito, per mero errore materiale, anche ad un insussistente secondo comma, nel dispositivo)- vada inteso nel senso espresso nella parte narrativa del provvedimento stesso, come accenno alle “motivazioni fondate sulla necessità di preservare la segretezza della fonte”, a prescindere cioè dalla qualifica di giornalista professionista. Tale interpretazione appare più coerente con l’estensione delle norme dell’intero titolo anche ai “soggetti non esercitanti professionalmente detta attività” richiamata dal Garante.
Una maggiore certezza ermeneutica in ordine dell’applicazione dell’articolo 138 del Codice della privacy è auspicabile; essa ha, infatti, una sua rilevanza pratica, e non è una mera ipotesi di scuola: si pensi all’impatto che essa avrebbe su blog che facilitano attività di segnalazione di illeciti (whistleblowing) o leak.
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