Gli artigiani sempre più frequentemente si rivolgono al web per migliorare la propria attività o acquistare visibilità, e perché no? Conquistare nuovi clienti. L’interesse per il settore è forte e non mancano iniziative promosse da camere di commercio, associazioni di categorie o privati volte ad avvicinare l’artigianato al commercio elettronico. Non sempre, però, è troppo chiaro se l’artigiano che si avventuri nella rete sia libero da oneri burocratici.
E’ vero che gli artigiani possono vendere on line i propri prodotti senza sottostare a particolari formalità?
La risoluzione 183332 dell’11 novembre 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico
Alla domanda offre una prima, apparentemente limpidissima, risposta la <Risoluzione n. 183332 dell’11 novembre 2013 – Attività di vendita di prodotti propri via web> del Ministero dello Sviluppo Economico che reca alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di intraprendere un’attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico, sia nel caso di un imprenditore agricolo che nel caso di un artigiano.
In particolare, il Ministero muove ricordando come, in generale, l’attività commerciale svolta nella rete internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale sia soggetta alla disciplina dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 così come modificato e integrato dall’articolo 68 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dal successivo decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147. Tale vendita, pertanto, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quanto sopra richiamato, prosegue il Ministero, per via del fatto che il citato articolo 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Di conseguenza tali disposizioni non trovano integralmente applicazione ad una serie di soggetti che pur potendo vendere ai consumatori finali non sono però dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall’articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 114 del 1998 tra i quali anche gli imprenditori agricoli e gli artigiani.
Più specificamente, conclude il Ministero, nel caso di impresa artigiana, per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 comma 2 lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 144 così come modificato e integrato dall’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. Pertanto essa può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti.
Tutto qui? Non proprio.
La vendita nei locali di produzione
Occorre fare attenzione all’articolo 4 comma 2 lettera f) sopra richiamato, perché contiene una importante specificazione: stando alla lettera della norma, che per comodità si riporta, la normativa dettata per le forme speciali di vendita al dettaglio non si applica “f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”. Diventa allora fondamentale rispettare questo requisito.
Ma, per farlo, occorre saper rispondere ad una domanda fondamentale: dove viene conclusa la vendita on line? Sul luogo di conclusione del contratto nella vendita on line, in effetti, si è interrogata la migliore dottrina, e non è certo questa la sede per affrontare l’argomento. Basterà ricordare, invece, che anche il Ministero delle Attività Produttive si era posto il problema ed aveva offerto una propria soluzione.
L’indicazione del Ministero delle Attività Produttive
Anche con la Circolare 17 giugno 2002, n. 3547/C del Ministero delle Attività Produttive era già stato precisato che l’inapplicabilità dell’art. 18 agli artigiani “è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti – da parte dei soggetti regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane – avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti”. Il Ministero specificava che “aderendo alle indicazioni della migliore dottrina, occorre distinguere tra l’attività di tipo promozionale e la vera e propria attività di vendita, ossia, secondo le regole del nostro codice civile, il momento ed il luogo in cui è stata trasferita la proprietà del bene oggetto della vendita. La disposizione del D.Lgs. n. 114/1998 richiede che la vendita abbia luogo nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. Ne consegue che se la vendita – anche se a distanza tramite il sito su Internet – si conclude giuridicamente in detti locali non sussistono problemi all’ammissibilità del commercio on line anche da parte degli artigiani. Ai fini di detta esclusione è fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori, all’interno del sito impiegato per l’attività on line, che la vendita di conclude presso i locali di produzione dell’impresa.”
Affinché, pertanto, l’artigiano possa opere on line senza oneri burocratici sarà necessario che il sito internet e la vendita siano atteggiati in modo che detta indicazione possa essere apposta, e che sia veritiera.
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