La realizzazione delle copie sullo schermo e delle copie nella cache non viola il copyright.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 5 maggio 2014 nella causa C 360/13, si è pronunciata nuovamente in tema di diritto d’autore, chiarendo, questa volta, che le copie sullo schermo del computer dell’utente e le copie nella «cache» del disco fisso di tale computer, realizzate da un utente finale durante la consultazione di un sito Internet, soddisfano i requisiti (previsti dall’art 5, paragrafo 1 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001) in base ai quali tali copie devono essere temporanee, transitorie o accessorie e costituire una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, nonché i requisiti stabiliti all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 -a norma del quale, la realizzazione di un atto di riproduzione transitorio è esentata dal diritto di riproduzione solo in determinati casi specifici, che non pregiudicano il normale sfruttamento dell’opera e non violano indebitamente gli interessi legittimi del titolare dei diritti- e possono pertanto essere realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.
Secondo la Corte, infatti, le copie sullo schermo e le copie nella cache, dal momento che sono realizzate con l’unico scopo di consultare siti Internet, non pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore, sebbene consentano agli utenti, in linea di principio, l’accesso, senza l’autorizzazione di detti titolari, alle opere presentate su siti Internet.
A tale riguardo occorre rilevare che le opere sono messe a disposizione degli utenti dagli editori dei siti Internet i quali sì sono tenuti, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, ad ottenere un’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore interessati, poiché tale messa a disposizione costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del suddetto articolo.
In tale contesto, non è giustificato esigere dagli utenti di Internet che ottengano un’ulteriore autorizzazione che consenta loro di usufruire di questa stessa comunicazione già autorizzata dal titolare dei diritti d’autore in questione.
La realizzazione delle copie in questione fa parte della consultazione delle opere messe a disposizione dall’editore, essa, pertanto, non può arrecare pregiudizio ad un siffatto sfruttamento delle opere.
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